Chi siamo
Lo Statuto
Statuto dell'Associazione Internazionale "Trevisani nel Mondo" VALDOBBIADENE (TREVISO) - 21 MAGGIO 2022
Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Ha sede legale in Via Cal di Breda, 116 – 31100 TREVISO; il suo eventuale trasferimento, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Codice Fiscale e Partita IVA: 00579500265.
L’Associazione è di ispirazione cristiana; riconosce come Patrono S. Pio X.
Persegue principalmente finalità di promozione umana integrale della persona in migrazione.
Possono aderirvi tutti coloro che si identificano nei valori che la ispirano e nell’azione che svolge.
Dura a tempo indeterminato.
L’Associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito dall’art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
L’Associazione è unica titolare dell’uso esclusivo del proprio segno distintivo e cioè della propria denominazione “Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo – A.P.S.”, acronimo “AITM – APS” e del proprio logo, come descritto nel manuale d’uso, che ne caratterizza le attività e le iniziative in favore dei propri associati.
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Resta salva la competenza dell’Assemblea per il regolamento dei lavori assembleari.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
L’Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale operando a favore dei Trevisani di tutta la Provincia residenti all’estero o in altre Regioni d’Italia, di quelli che intendono emigrare o rimpatriare e a favore degli immigrati nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei soci, dei loro familiari e dei simpatizzanti, perseguendo principi di democrazia, uguaglianza e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza e di sesso.
In particolare l’Associazione riconosce il grande contributo dato dai nostri emigranti allo sviluppo economico e culturale nelle diverse comunità all’estero e opera affinché questa realtà storica non sia dimenticata. Rappresenta anche i figli e i discendenti dei migranti.
Le attività che si propone di svolgere, a favore degli iscritti, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività dei propri volontari, sono contemplate nell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 alle seguente lettere:
- lett. I – organizzazione e ges3one di attvità culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- lett. U – beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. F – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. K – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- lett. W – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in
- analizzare i problemi delle migrazioni specie per quanto attiene alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi della persona e della famiglia dell’emigrato, di chi rimpatria e dell’immigrato;
- favorire le attività che investono il campo formativo, culturale e informativo di coloro che intendono espatriare, dei residenti all’estero o in altre Regioni d’Italia, degli immigrati, dei rimpatriati, dei loro familiari;
- mantenere il collegamento tra i Trevisani e le loro famiglie; a tale scopo favorirà assidui e costanti contatti mediante visite, viaggi e incontri, stampa di periodici ed altre pubblicazioni, registrazione di cortometraggi, trasmissioni radiotelevisive ed ogni altra attività ritenuta idonea;
- recepire e promuovere altre iniziative ai fini statutari provenienti da soci, nonché da altre Associazioni aventi pari finalità;
- raccogliere la documentazione del lavoro, delle attività e di eventuali organi di stampa dei Trevisani residenti all’estero;
- favorire l’inserimento dei giovani in ambito associativo;
- sollecitare e coordinare gli interventi solidaristici di persone o di altri organismi e collaborare con gli uffici ed Istituti comunque interessati al fenomeno migratorio;
- incentivare attività ed iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado a favore degli alunni sia per una migliore conoscenza delle problematiche dei flussi migratori nel loro svolgersi e nella realtà attuale, sia per favorire un corretto inserimento ed integrazione dei figli degli ex emigranti e degli immigrati;
- favorire scambi economici e/o professionali tra entità riconducibili a soci AITM, o istituzionali e categorie produttive in Italia e all’estero, pubblicizzando attività ed iniziative di promozione di prodotti della Marca Trevigiana, anche al fine di permettere ai giovani di realizzare progetti formativi.
L’Associazione esprime le proprie linee ideali, programmatiche e operative e il collegamento con i soci e le altre istituzioni anche attraverso il periodico “Trevisani nel Mondo”, suo organo ufficiale, e mediante il proprio sito Internet ad esso collegato.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
Per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale di volontari, nel rispetto dei doveri e limiti previsti al riguardo dal D. Lgs. 117/2017 e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Sono ammessi all’Associazione le persone fisiche di qualsiasi nazionalità, emigranti ed ex emigranti, loro discendenti, immigrati e coloro che intendono emigrare e in generale coloro che condividono gli scopi del presente Statuto e i rispettivi Regolamenti.
I soci dell’Associazione si distinguono in fondatori, ordinari, familiari.
- Sono soci fondatori quelli che hanno fondato l’Associazione e come tali sono elencati nell’atto costitutivo; sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
- Sono soci ordinari quanti vi aderiscono pagando la quota annuale, nell’intento di contribuire al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
- Sono definiti familiari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario o fondatore; sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo può attribuire benemerenze a persone distintesi per meriti particolari a favore dell’Associazione.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa nell’entità definita dal Consiglio Direttivo e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
In particolare l’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Le quote sociali non sono trasmissibili, né per atto tra vivi e né mortis causa, non rivalutabili nè rimborsabili. I soci devono versare entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota di adesione annuale.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Si considera receduto il socio che per due anni di seguito non abbia corrisposto la quota associativa.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione; l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
Contro tale decisione è possibile altresì l’appello entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
I Soci hanno il diritto di:
- partecipare all’attività dell’Associazione nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- votare in Assemblea secondo le norme previste all’art. 12 del presente Statuto;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio di previsione, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.
I Soci hanno il dovere di:
- versare la quota sociale nei termini previsti;
rispettare il presente Statuto, le deliberazioni degli organi associativi e i regolamenti interni. - Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota dovuta, hanno diritto di ricevere il periodico dell’Associazione. È previsto l’invio di una sola copia per nucleo familiare.
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
L’Associazione opera sul territorio nazionale ed all’estero attraverso Sezioni territoriali che raggruppano gli aderenti ivi residenti; esse non hanno autonomia giuridica ed economica.
Possono fare richiesta al Consiglio Direttivo di costituire una sezione almeno 5 persone. I richiedenti che non siano già soci, presenteranno contestualmente anche domanda di ammissione.
Le Sezioni sono riconosciute con delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione si propone di sensibilizzare le nuove generazioni al fenomeno migratorio, promuovendo apposite attività aggregative in accoglimento di proposte e istanze del mondo giovanile. Per realizzare tale obiettivo, l’Associazione promuove l’adesione di giovani entro i 39 anni di età.
L’Associazione provvede al proprio finanziamento con i seguenti mezzi:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) La Giunta Esecutiva;
d) Il Presidente;
e) Due Vice Presidenti, di cui uno vicario;
f) Il Direttore Generale (facoltativo);
g) L’Organo di Controllo;
h) Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dell’Organo di Controllo. Eventuali spese sostenute per il perseguimento dei fini statutari, verranno rifuse, se richieste, e dovranno essere regolarmente documentate e validate dal Presidente o da un suo delegato.
L’Assemblea è composta da tutti i soci di cui all’Art. 3. È l’organo sovrano.
Possono esercitare l’elettorato coloro che sono in regola con il pagamento della quota annuale e iscritti da almeno 3 mesi per l’elettorato attivo, e 12 mesi per l’elettorato passivo, per tutte le cariche associative.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
È presieduta dal Presidente.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci e del programma delle attività.
Ogni tre anni provvede all’elezione degli Organi Sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto e dallo specifico Regolamento dell’Associazione.
L’Assemblea è altresì convocata quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria mediante comunicazione ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione potrà essere trasmesso tramite posta ordinaria, fax, e-mail. Sarà altresì pubblicato sull’organo ufficiale dell’Associazione.
All’Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:
- la determinazione delle linee programmatiche generali dell’Associazione;
- la predisposizione del programma annuale per il raggiungimento delle finalità associative e il giudizio sull’attività svolta;
- l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- l’approvazione del bilancio sociale, ove obbligatorio;
- l’elezione degli organi sociali. I nomi dei candidati degli organi saranno resi consultabili almeno 10 giorni prima dalla data di convocazione;
- l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la
- promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
- la decisione su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria:
- approva eventuali modifiche dello Statuto e dell’atto costitutivo;
- scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio.
Per la validità dell’Assemblea Ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, comprese le deleghe.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Nelle riunioni dell’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è consentita la delega espressa in forma scritta ad altro socio; in tal caso ogni socio presente può essere portatore di massimo cinque deleghe (L’Associazione ha un numero di associati superiore a 500, nel caso il numero di associati diventi inferiore a questa soglia le deleghe saranno al massimo tre per ciascun socio).
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che lo esprime.
È possibile costituire e svolgere assemblee separate corrispondenti alle Sezioni territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 11 ad un massimo di 15 membri eletti fra le persone fisiche associate.
Elegge, nella sua prima seduta e nel proprio seno, il Presidente, due Vice Presidenti di cui uno vicario; può assegnare incarichi su temi specifici a singoli consiglieri e costituire gruppi di lavori per una migliore organizzazione operativa. Esso elegge inoltre fra i suoi membri la Giunta Esecutiva.
I Consiglieri sono rieleggibili.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo:
- elegge il Presidente e le altre cariche sociali;
- amministra l’Associazione;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- decide in prima istanza sull’espulsione dei soci;
- provvede alla ratifica dell’assunzione o del licenziamento del personale dipendente dell’Associazione decisi dalla Giunta Esecutiva;
- decide in merito al riconoscimento di nuove Sezioni territoriali;
- nomina e revoca il Direttore responsabile del periodico dell’Associazione;
- può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Resta salva la competenza dell’Assemblea per il regolamento dei lavori assembleari.
Possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo collaboratori ed esperti, che di volta in volta necessitano per trattare gli argomenti posti all’o.d.g.
È inoltre facoltà del Consiglio Direttivo cooptare fino ad un massimo di tre componenti in qualità di esperti su singole tematiche o settori che rientrino nelle finalità dell’Associazione; i membri cooptati non hanno diritto di voto.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto:
- i Presidenti onorari, qualora non soci o non eletti all’interno del Consiglio Direttivo;
- i Fondatori qualora non eletti all’interno del Consiglio Direttivo;
- il Consulente Ecclesiastico dell’Associazione di nomina vescovile, così come approvata dal Vescovo Mons. Antonio Mistrorigo nel 1973, al fine di assicurare l’ispirazione cristiana dell’Associazione e di favorire un coordinamento con l’azione pastorale delle diocesi.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 volte l’anno, o su proposta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. È ammessa la presenza telematica dei componenti, nelle medesime modalità previste per l’Assemblea dei Soci.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti.
L’esclusione del socio è deliberata col voto favorevole di 2/3 dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
I componenti del Consiglio Direttivo assenti senza giustificato motivo a un numero di 3 (tre) convocazioni valide consecutive, decadono dall’incarico.
La Giunta Esecutiva è composta da almeno 5 membri eletti nel Consiglio Direttivo.
Compiti e responsabilità della Giunta Esecutiva sono:
- attuare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo;
predisporre i bilanci preventivo e consuntivo ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m., e le relative relazioni; - assumere e/o licenziare il personale dipendente dell’Associazione, decisione che verrà ratificata dal Consiglio Direttivo;
- custodire i libri contabili secondo le norme di legge;
- attuare e sviluppare i rapporti con le Sezioni all’estero ed in Italia;
- curare le relazioni con le Istituzioni, Enti e forze sociali;
- promuovere e sostenere l’attività di stampa e divulgazione, in particolare del proprio periodico e del sito Internet ufficiale dell’Associazione;
- presentare le modifiche allo Statuto predisposte dall’apposita commissione.
Di ciascuna seduta sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.
Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Dura in carica tre anni. Può ricoprire tale carica per un numero massimo di tre mandati consecutivi.
Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
Convoca e presiede l’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.
In caso di assenza o impedimento queste funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo, e rimane nella carica per la durata dello stesso. È figura esterna al consiglio direttivo ed opera in qualità di volontario.
Ha il compito di:
- curare e sovrintendere a tutta l’attività operativa dell’Associazione, all’organizzazione degli uffici, alla gestione del personale e al funzionamento dei servizi;
- fungere da segretario e curare la redazione dei relativi verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; in caso di sua assenza potrà essere sostituito da persona incaricata dall’organo competente;
- curare l’attuazione delle deliberazioni degli organi statutari;
- partecipare di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea;
- eseguire ogni altro compito demandatogli dagli organi dell’Associazione.
Il Direttore responsabile del periodico è nominato dal Consiglio Direttivo. Può essere un socio volontario o anche un esterno. In quest’ultimo caso può essere retribuito.
Deve essere iscritto all’albo dei giornalisti.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e sceglie, sentito lo stesso, i componenti e i collaboratori della redazione, avendo presenti le finalità dell’Associazione e gli obiettivi del periodico a norma del precedente art.10. Il Direttore del periodico è anche responsabile del sito Internet dell’Associazione.
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
Dura in carica tre anni.
L’Organo di Controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Esercita, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all’art. 31, la funzione di revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito associativo e riguardanti i soci o i rapporti fra soci e organi.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili tre volte consecutive. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio.
In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano per età.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti tutti i suoi componenti.
Delle riunioni del Collegio dei Probiviri sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo può conferire la nomina di Presidente Onorario a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva.
Qualora nel corso del triennio venga a mancare per decesso o per dimissioni un componente dell’Organo di Controllo o del Collegio dei Probiviri, la surrogazione verrà effettuata in base all’ordine di graduatoria dei non eletti.
Le persone subentrate ad una carica nel corso del triennio decadono insieme alle altre nominate all’inizio del medesimo.
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle assemblee separate, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell’Associazione.
L’esercizio sociale dell’Associazione ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre.
Alla chiusura di ciascun esercizio predispone i bilanci consuntivo e preventivo, che vengono sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.
Il consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
È depositato presso la Sede Centrale dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea, dove può essere consultato da ogni associato.
Il consuntivo deve essere approvato nell’Assemblea annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. È depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
L’Associazione può stipulare convenzioni con Enti e altri soggetti pubblici o privati. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione che viene firmata dal Presidente.
La convenzione viene comunicata ai soci nella prima Assemblea utile. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione, con la copia dell’Assicurazione dei soci che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Tutti gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella attuale denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell’Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi speciali in materia e ai principi generali dell’ordinamento.
Documentazione
Scarica lo Statuto e i Regolamenti. Se sei interessato ad aprire una nuova Sezione AITM in Italia o all’estero, prendi visione del materiale e contatta la sede centrale. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina Staff e Contatti.