La Corte Costituzionale ha messo la parola fine ai dubbi sulla legittimità della nuova legge sulla cittadinanza. Con la sentenza n. 63, depositata il 30 aprile 2026, i giudici hanno dichiarato in gran parte non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Torino, confermando la validità delle restrizioni introdotte con il decreto-legge 36/2025 (Legge 74/2025).
Il cuore della decisione riguarda l’articolo 3-bis, che pone un freno alla trasmissione illimitata della cittadinanza per filiazione. Secondo la Consulta, la cittadinanza definisce un popolo come una comunità legata da vincoli effettivi. Di conseguenza, è legittimo che chi nasce all’estero e possiede già un’altra cittadinanza sia considerato “come non aver mai acquistato” quella italiana, a meno che non dimostri un legame concreto (come la residenza dei genitori in Italia o domande presentate entro il termine del 27 marzo 2025).
La Corte ha respinto la tesi secondo cui la norma lederebbe diritti già acquisiti. I giudici hanno chiarito che non si tratta di una revoca della cittadinanza, bensì di una preclusione originaria all’acquisto. La legge, inoltre, non colpisce le posizioni consolidate: chi è già stato riconosciuto cittadino o ha già presentato domanda non corre rischi. La Consulta ha inoltre sottolineato che la riforma include misure “compensative” per facilitare l’ingresso in Italia di chi ha origini italiane.
Questa sentenza blinda di fatto la riforma, stabilendo che il legame di sangue, per generare cittadinanza, deve essere accompagnato da una reale connessione con la comunità nazionale.

